CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2863

Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese. Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente. Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.
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