CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VII
Art. 2863
Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.
Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.
Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2863