CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2864

Danni causati dal terzo e miglioramenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo è tenuto a risarcire i danni che da sua colpa grave sono derivati all'immobile in pregiudizio dei creditori iscritti. Egli non può ritenere l'immobile per causa di miglioramenti; ma ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita. Se il prezzo non copre il valore dell'immobile nello stato in cui era prima dei miglioramenti e insieme quello dei miglioramenti, esso deve dividersi in due parti proporzionali ai detti valori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2864

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