CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2862

Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio. Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui. Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2862

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