CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VII
Art. 2865
Frutti dovuti dal terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento.
Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2865