CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VIII
Art. 2870
Eccezioni opponibili dal terzo datore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2870