Art. 2870 · Eccezioni opponibili dal terzo datore.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VIII

Art. 2870

3161 / 3261

Eccezioni opponibili dal terzo datore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2870