CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VIII

Art. 2871

Diritti del terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il terzo datore che ha pagato i creditori iscritti o ha sofferto l'espropriazione ha regresso contro il debitore. Se vi sono più debitori obbligati in solido, il terzo che ha costituito l'ipoteca a garanzia di tutti ha regresso contro ciascuno per l'intero. Il terzo datore ha regresso contro i fideiussori del debitore. Ha inoltre regresso contro gli altri terzi datori per la loro rispettiva porzione e può esercitare, anche nei confronti dei terzi acquirenti, il subingresso previsto dal secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2871

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