CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX
Art. 2875
Eccesso nel valore dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2875