CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IX

Art. 2875

Eccesso nel valore dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2875

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo