Art. 2875 · Eccesso nel valore dei beni.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX

Art. 2875

3185 / 3280

Eccesso nel valore dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2875