Art. 2875 · Eccesso nel valore dei beni.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IX

Art. 2875

3166 / 3261

Eccesso nel valore dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'.
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