CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX
Art. 2876
Limiti della riduzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2876