CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IX

Art. 2876

Limiti della riduzione.

In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2876

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo