CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IX
Art. 2876
3167 / 3261Limiti della riduzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2876