Art. 2876 · Limiti della riduzione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IX

Art. 2876

3167 / 3261

Limiti della riduzione.

In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2876