CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. VIII
Art. 2868
Beneficio di escussione.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2868