Art. 2868 · Beneficio di escussione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VIII

Art. 2868

3159 / 3261

Beneficio di escussione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2868