CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2860

Capacità per il rilascio.

In vigore dal 19 apr 1942
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2860

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo