Art. 2860 · Capacità per il rilascio.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. VII

Art. 2860

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Capacità per il rilascio.

In vigore dal 19 apr 1942
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2860