CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 2
Art. 2850
3141 / 3261Formalità per la rinnovazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2850