CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 1

Art. 2836

Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.

In vigore dal 2 set 1985
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2836

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