CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2836
3127 / 3261Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza.
In vigore dal 2 set 1985
Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2836