CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 1

Art. 2835

Iscrizione in base a scrittura privata.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2835

In sintesi

Se per iscrivere un'ipoteca si utilizza una scrittura privata, la firma di chi la concede deve essere autenticata oppure accertata da un giudice. Chi richiede l'iscrizione è tenuto a presentare il documento originale o una copia autenticata se l'atto è depositato presso un notaio o un pubblico archivio, corredata dalla certificazione dei requisiti richiesti. L'originale o la copia autenticata consegnata resta depositata presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'autenticità e la certezza del consenso di chi concede l'ipoteca quando l'atto è redatto per scrittura privata, assicurando inoltre la conservazione ufficiale del titolo.

A chi si applica

Si applica a chi richiede l'iscrizione di un'ipoteca e a chi concede l'ipoteca mediante scrittura privata.

Esempio pratico

Un debitore concede un'ipoteca al proprio creditore firmando una scrittura privata con firma autenticata. Il creditore presenta l'atto originale all'ufficio dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione ipotecaria. L'ufficio trattiene il documento nei propri archivi a garanzia dell'avvenuta formalità.

Adempimenti e conseguenze

Il richiedente deve presentare la scrittura originale o una copia autenticata (se depositata presso notaio o pubblico archivio) con relativa certificazione; il documento deve restare in deposito presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Domande frequenti

Cosa serve se la scrittura privata è già depositata presso un notaio o un pubblico archivio?Il richiedente non deve presentare l'originale, ma può presentare una copia autenticata accompagnata dalla certificazione della presenza dei requisiti di legge.
Come deve essere la firma di chi concede l'ipoteca?La sottoscrizione di chi concede l'ipoteca deve essere obbligatoriamente autenticata oppure accertata in sede giudiziale.
Cosa accade al documento presentato per l'iscrizione?L'originale o la copia autenticata della scrittura privata rimane depositata presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo