Art. 2835
Iscrizione in base a scrittura privata.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2835
Iscrizione in base a scrittura privata.
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Se per iscrivere un'ipoteca si utilizza una scrittura privata, la firma di chi la concede deve essere autenticata oppure accertata da un giudice. Chi richiede l'iscrizione è tenuto a presentare il documento originale o una copia autenticata se l'atto è depositato presso un notaio o un pubblico archivio, corredata dalla certificazione dei requisiti richiesti. L'originale o la copia autenticata consegnata resta depositata presso l'ufficio dei registri immobiliari.
La norma mira a garantire l'autenticità e la certezza del consenso di chi concede l'ipoteca quando l'atto è redatto per scrittura privata, assicurando inoltre la conservazione ufficiale del titolo.
Si applica a chi richiede l'iscrizione di un'ipoteca e a chi concede l'ipoteca mediante scrittura privata.
Un debitore concede un'ipoteca al proprio creditore firmando una scrittura privata con firma autenticata. Il creditore presenta l'atto originale all'ufficio dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione ipotecaria. L'ufficio trattiene il documento nei propri archivi a garanzia dell'avvenuta formalità.
Il richiedente deve presentare la scrittura originale o una copia autenticata (se depositata presso notaio o pubblico archivio) con relativa certificazione; il documento deve restare in deposito presso l'ufficio dei registri immobiliari.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.