Art. 2835 · Iscrizione in base a scrittura privata.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1

Art. 2835

3145 / 3280

Iscrizione in base a scrittura privata.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente. Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa è depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati. L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2835