CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2830
Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2830