CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 1

Art. 2827

Luogo dell'iscrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2827

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