CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IV
Art. 2823
Ipoteca su beni futuri.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2823