CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. III
Art. 2820
Sentenze straniere.
In vigore dal 19 apr 1942
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2820