CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IV
Art. 2822
Ipoteca su beni altrui.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'ipoteca è concessa da chi non è proprietario della cosa, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando la cosa è acquistata dal concedente.
Se l'ipoteca è concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualità, l'iscrizione può essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2822