Art. 2821
Concessione d'ipoteca.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2821
Concessione d'ipoteca.
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Questa disposizione stabilisce che l'ipoteca può nascere anche per scelta di una sola parte tramite una dichiarazione unilaterale. Per essere valida, la concessione richiede obbligatoriamente la forma scritta dell'atto pubblico o della scrittura privata. Se non viene rispettata questa specifica forma, la concessione è considerata nulla e priva di effetti. Inoltre, la legge vieta espressamente la concessione di un'ipoteca attraverso un testamento.
La norma disciplina le modalità e le forme con cui un soggetto può concedere validamente un'ipoteca sui propri beni, tutelando la certezza del diritto e vietando l'uso del testamento.
Si applica a chiunque intenda concedere un'ipoteca sui propri beni a garanzia di un debito proprio o altrui.
Un proprietario di un immobile decide di concedere un'ipoteca alla banca a garanzia di un finanziamento. Per rendere valida la garanzia, si reca dal notaio per stipulare l'atto pubblico o redige una scrittura privata, evitando di inserire tale disposizione nelle sue ultime volontà testamentarie.
Obbligo di redazione per atto pubblico o scrittura privata; la mancata adozione di tali forme comporta la nullità della concessione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.