CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IV

Art. 2821

Concessione d'ipoteca.

In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Non può essere concessa per testamento.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2821

In sintesi

Questa disposizione stabilisce che l'ipoteca può nascere anche per scelta di una sola parte tramite una dichiarazione unilaterale. Per essere valida, la concessione richiede obbligatoriamente la forma scritta dell'atto pubblico o della scrittura privata. Se non viene rispettata questa specifica forma, la concessione è considerata nulla e priva di effetti. Inoltre, la legge vieta espressamente la concessione di un'ipoteca attraverso un testamento.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le modalità e le forme con cui un soggetto può concedere validamente un'ipoteca sui propri beni, tutelando la certezza del diritto e vietando l'uso del testamento.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda concedere un'ipoteca sui propri beni a garanzia di un debito proprio o altrui.

Esempio pratico

Un proprietario di un immobile decide di concedere un'ipoteca alla banca a garanzia di un finanziamento. Per rendere valida la garanzia, si reca dal notaio per stipulare l'atto pubblico o redige una scrittura privata, evitando di inserire tale disposizione nelle sue ultime volontà testamentarie.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di redazione per atto pubblico o scrittura privata; la mancata adozione di tali forme comporta la nullità della concessione.

Domande frequenti

È possibile concedere un'ipoteca tramite testamento?No, il testo della norma vieta espressamente la concessione di ipoteca mediante testamento.
Quale forma scritta è richiesta per la concessione dell'ipoteca?La concessione deve essere fatta obbligatoriamente per atto pubblico o per scrittura privata.
Cosa accade se non si rispetta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata?La concessione dell'ipoteca è colpita da nullità, risultando priva di validità ed efficacia giuridica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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