CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. IV

Art. 2826

Indicazione dell'immobile ipotecato.

In vigore dal 2 set 1985
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2826

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