CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. IV
Art. 2821
3111 / 3261Concessione d'ipoteca.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.
Non può essere concessa per testamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2821