Art. 2820 · Sentenze straniere.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. III

Art. 2820

3129 / 3280

Sentenze straniere.

In vigore dal 19 apr 1942
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2820