CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. III
Art. 2820
3110 / 3261Sentenze straniere.
In vigore dal 19 apr 1942
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2820