Art. 2820 · Sentenze straniere.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. III

Art. 2820

3110 / 3261

Sentenze straniere.

In vigore dal 19 apr 1942
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2820