CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2827
3118 / 3261Luogo dell'iscrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2827