CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2834
Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente.
In vigore dal 20 feb 1983
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell', a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2834