CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. V§ 1

Art. 2838

Somma per cui l'iscrizione è eseguita.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione. Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2838

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