CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. V›§ 1
Art. 2837
Atti formati all'estero.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2837