CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2882
Formalità per la cancellazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2882