Art. 2882 · Formalità per la cancellazione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IIICapo IVSez. XI

Art. 2882

3173 / 3261

Formalità per la cancellazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore. Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2882