CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XI
Art. 2882
3173 / 3261Formalità per la cancellazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2882