CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XII
Art. 2893
3184 / 3261Mancata richiesta dell'incanto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall', il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell', n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2893