Art. 2892 · Divieto di proroga dei termini.
CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo IV›Sez. XII

Art. 2892

3202 / 3280

Divieto di proroga dei termini.

In vigore dal 19 apr 1942
I termini fissati dal secondo comma dell' e dal primo comma dell' non possono essere prorogati.
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