CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 2905
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2905