Art. 2910
Oggetto dell'espropriazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2910
Oggetto dell'espropriazione.
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La disposizione stabilisce che chi ha un credito può richiedere l'espropriazione dei beni appartenenti a chi deve pagare, seguendo le procedure del codice di rito. L'espropriazione può colpire anche i beni di persone terze se questi beni garantiscono il debito. Inoltre, possono essere espropriati i beni di un terzo se sono stati trasferiti con un atto che è stato revocato perché danneggiava il creditore.
La norma serve a garantire che il creditore possa soddisfare il proprio credito attraverso la vendita forzata dei beni del debitore o, in casi specifici, di un terzo.
Si applica ai creditori che intendono recuperare quanto loro dovuto, ai debitori e ai terzi proprietari di beni vincolati a garanzia o oggetto di atti revocati.
Un debitore non paga quanto dovuto e il creditore avvia la procedura per far espropriare un suo immobile per recuperare la somma. Se il debitore aveva precedentemente donato una casa a un terzo con un atto poi revocato per aver danneggiato il creditore, quest'ultimo può far espropriare anche quel bene.
L'espropriazione deve essere eseguita secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile; la conseguenza per il debitore o per il terzo è l'espropriazione dei propri beni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.