Art. 2910 · Oggetto dell'espropriazione.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 1

Art. 2910

3202 / 3261

Oggetto dell'espropriazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2910