Art. 2909
Cosa giudicata.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2909
Cosa giudicata.
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Questo articolo stabilisce che quanto accertato e deciso in una sentenza non più impugnabile diventa definitivo e vincolante a tutti gli effetti. Tale decisione vincola direttamente le parti che hanno partecipato al processo. Gli effetti si estendono anche agli eredi e a coloro che subentrano nei diritti delle parti originarie (aventi causa). Di conseguenza, quanto stabilito dal giudice fa pieno stato e non può più essere rimesso in discussione tra questi soggetti.
La norma serve a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie definitive, evitando che una controversia già decisa possa essere ridiscussa all'infinito.
Si applica a tutti i soggetti che sono stati parti in un giudizio concluso con sentenza definitiva, nonché ai loro eredi e a chi subentra nella loro posizione giuridica.
Due persone si scontrano in tribunale per stabilire la proprietà di un terreno e la sentenza definitiva assegna il bene a una di esse. In futuro, né l'altra parte né i suoi eredi potranno contestare nuovamente la proprietà di quel terreno davanti a un giudice. La decisione definitiva rimane vincolante per tutti loro.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.