CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo I

Art. 2909

Cosa giudicata.

In vigore dal 19 apr 1942
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2909

In sintesi

Questo articolo stabilisce che quanto accertato e deciso in una sentenza non più impugnabile diventa definitivo e vincolante a tutti gli effetti. Tale decisione vincola direttamente le parti che hanno partecipato al processo. Gli effetti si estendono anche agli eredi e a coloro che subentrano nei diritti delle parti originarie (aventi causa). Di conseguenza, quanto stabilito dal giudice fa pieno stato e non può più essere rimesso in discussione tra questi soggetti.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la certezza del diritto e la stabilità delle decisioni giudiziarie definitive, evitando che una controversia già decisa possa essere ridiscussa all'infinito.

A chi si applica

Si applica a tutti i soggetti che sono stati parti in un giudizio concluso con sentenza definitiva, nonché ai loro eredi e a chi subentra nella loro posizione giuridica.

Esempio pratico

Due persone si scontrano in tribunale per stabilire la proprietà di un terreno e la sentenza definitiva assegna il bene a una di esse. In futuro, né l'altra parte né i suoi eredi potranno contestare nuovamente la proprietà di quel terreno davanti a un giudice. La decisione definitiva rimane vincolante per tutti loro.

Domande frequenti

Cosa significa che la sentenza 'fa stato a ogni effetto'?Significa che l'accertamento contenuto nella decisione giudiziaria definitiva è pienamente vincolante e non può più essere contraddetto o ridiscusso tra i soggetti coinvolti.
La decisione vincola anche i familiari o chi eredita?Sì, il testo della norma specifica espressamente che gli effetti della sentenza definitiva si estendono anche agli eredi e agli aventi causa delle parti.
Una volta passata in giudicato, la questione decisa può essere riaperta tra le stesse parti?No, l'accertamento definitivo vincola le parti a ogni effetto, precludendo la possibilità di rimettere in discussione quanto già accertato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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