Art. 2909 · Cosa giudicata.
CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo I

Art. 2909

3200 / 3261

Cosa giudicata.

In vigore dal 19 apr 1942
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2909