CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 2

Art. 2912

Estensione del pignoramento.

In vigore dal 19 apr 1942
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2912

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