CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 2
Art. 2912
Estensione del pignoramento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2912