Art. 2916
Ipoteche e privilegi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2916
Ipoteche e privilegi.
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La disposizione stabilisce cosa accade quando viene distribuita la somma ricavata dalla vendita forzata dei beni. Non vengono considerate le ipoteche iscritte dopo che è avvenuto il pignoramento, nemmeno quelle giudiziali. Allo stesso modo, non si tiene conto dei privilegi che richiedono l'iscrizione per essere efficaci se questa avviene dopo il pignoramento. Infine, restano esclusi dalla distribuzione i privilegi legati a crediti sorti successivamente all'atto di pignoramento.
La norma serve a tutelare la procedura esecutiva già avviata, impedendo che atti o crediti successivi al pignoramento possano alterare la ripartizione del ricavato a danno degli altri creditori.
Si applica ai creditori che vantano ipoteche o privilegi e ai soggetti coinvolti nell'esecuzione e nella distribuzione della somma ricavata.
Un creditore iscrive un'ipoteca giudiziale sulla casa del debitore il giorno dopo che l'immobile è già stato pignorato da un altro creditore. Quando la casa viene venduta all'asta, nella distribuzione della somma ricavata la sua ipoteca non viene presa in considerazione. Di conseguenza, non potrà far valere la preferenza ipotecaria rispetto a quella somma.
La mancata considerazione (inefficacia nella ripartizione) delle ipoteche e dei privilegi iscritti o sorti dopo il pignoramento in sede di distribuzione della somma ricavata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.