CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 2

Art. 2916

Ipoteche e privilegi.

In vigore dal 19 apr 1942
Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto: 1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento; 2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento; 3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2916

In sintesi

La disposizione stabilisce cosa accade quando viene distribuita la somma ricavata dalla vendita forzata dei beni. Non vengono considerate le ipoteche iscritte dopo che è avvenuto il pignoramento, nemmeno quelle giudiziali. Allo stesso modo, non si tiene conto dei privilegi che richiedono l'iscrizione per essere efficaci se questa avviene dopo il pignoramento. Infine, restano esclusi dalla distribuzione i privilegi legati a crediti sorti successivamente all'atto di pignoramento.

Perché esiste questa norma

La norma serve a tutelare la procedura esecutiva già avviata, impedendo che atti o crediti successivi al pignoramento possano alterare la ripartizione del ricavato a danno degli altri creditori.

A chi si applica

Si applica ai creditori che vantano ipoteche o privilegi e ai soggetti coinvolti nell'esecuzione e nella distribuzione della somma ricavata.

Esempio pratico

Un creditore iscrive un'ipoteca giudiziale sulla casa del debitore il giorno dopo che l'immobile è già stato pignorato da un altro creditore. Quando la casa viene venduta all'asta, nella distribuzione della somma ricavata la sua ipoteca non viene presa in considerazione. Di conseguenza, non potrà far valere la preferenza ipotecaria rispetto a quella somma.

Adempimenti e conseguenze

La mancata considerazione (inefficacia nella ripartizione) delle ipoteche e dei privilegi iscritti o sorti dopo il pignoramento in sede di distribuzione della somma ricavata.

Domande frequenti

Cosa succede a un'ipoteca giudiziale iscritta dopo il pignoramento?Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione forzata non si tiene conto dell'ipoteca giudiziale iscritta successivamente al pignoramento.
I privilegi che richiedono iscrizione sono validi se iscritti dopo il pignoramento?No, se per l'efficacia del privilegio è necessaria l'iscrizione e questa avviene dopo il pignoramento, esso non viene considerato nella distribuzione del ricavato.
Come vengono trattati i privilegi per crediti nati dopo il pignoramento?I privilegi relativi a crediti sorti dopo il pignoramento non vengono tenuti in considerazione durante la ripartizione della somma ricavata dall'esecuzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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