CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 2
Art. 2918
Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti.
In vigore dal 19 apr 1942
Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni per un tempo inferiore ai tre anni e le cessioni e le liberazioni superiori ai tre anni non trascritte non hanno effetto, se non hanno data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2918