CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3
Art. 2920
Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta.
In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, nè possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2920