CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3
Art. 2925
Norme applicabili all'assegnazione forzata.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2925