CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3
Art. 2927
Evizione della cosa assegnata.
In vigore dal 19 apr 1942
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2927