CODICE CIVILELibro SESTOTitolo IVCapo IISez. I§ 3

Art. 2929

Nullità del processo esecutivo.

In vigore dal 19 apr 1942
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2929

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo