CODICE CIVILE›Libro SESTO›Titolo IV›Capo II›Sez. I›§ 3
Art. 2929
3221 / 3261Nullità del processo esecutivo.
In vigore dal 19 apr 1942
La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2929